Pergole Bioclimatiche e Superbonus 110%

Le pergole bioclimatiche: intervento secondario del Superbonus 110%

Il Superbonus 110% è una grande opportunità del 2020 di incentivi e di detrazioni fiscali per realizzare lavori che migliorino l’efficienza energetica delle strutture abitative. È presente nel Decreto Rilancio approvato il 18 luglio 2020 e consente di accedere a una detrazione fiscale del 110%, estendendo così il precedente Ecobonus, che consentiva al 50% la detrazione delle spese.

Le pergole e i sistemi di ombreggiamento e schermatura solare grazie ad una precisazione, fatta da Enea e Agenzia delle Entrate il 15 settembre scorso, rientrano nel Superbonus 110%. L’obiettivo per rientrare nei requisiti deve essere il miglioramento complessivo di due classi energetiche per l’edificio. Per questa ragione un tecnico abilitato dovrà rilasciare l’APE ossia l’Attestato di Prestazione Energetica.


Condizioni per realizzare le schermature solari con Superbonus 110% o con  Ecobonus al 50%

Per far sì che anche le pergole e le schermature solari rientrino nel Superbonus 110% o nell’Ecobonus al 50% bisogna rispettare i seguenti requisiti:

  • Devono essere applicate a protezione di una superficie vetrata come finestre e porte;
  • Avere un’esposizione compresa tra Est, Sud e Ovest (non può essere rivolta verso Nord).
  • Essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
  • Installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • Essere mobili;

Le “chiusure oscuranti” possono essere combinate con vetrate o essere autonome. Se vengono sostituite le chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico. Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti anche a NORD.
Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.  Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale, accoppiato al tipo di vetro della superficie protetta, inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.

In questo modo la struttura partecipa a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, schermandolo dai raggi solari e prevenendone il surriscaldamento.

Le schermature solari hanno una agevolazione massima pari a 60.000 euro sia per il Superbonus 110% che per l’Ecobonus al 50%.

Come ottenere il Superbonus 110% per le pergole bioclimatiche?

Occorre specificare che gli interventi, a cui può essere applicato il Superbonus, sono due tipologie: interventi trainanti e altri interventi secondari. I secondari dipendono strettamente dai trainanti che sono una conditio sine qua non.

Interventi “trainanti” ammessi dal Superbonus 110%

Gli interventi trainanti sono gli interventi maggiori che consentono di migliorare l’efficienza energetica di tutta l’abitazione.

Nella dizione di Interventi “trainanti” rientrano:

  • Isolamento termico e coibentazione: applicazione del cappotto termico isolante sull’involucro dell’edificio. La superficie interessata deve essere maggiore al 25% della superficie esterna. Per ottenere il 110% bisogna coibentare almeno il 25% delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate dell’involucro lordo dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari. Il 25% si calcola sulla superficie disperdente dell’unità e non dell’edificio. Disperdente significa che confina con parti. Per calcolarla, oltre alle pareti e agli infissi, bisogna considerare i pavimenti contro-terra o verso luoghi non riscaldati e la copertura. Una volta fatto ciò, occorre misurare la superficie dove verrà installato il cappotto. Il rapporto tra questa superficie e quella totale dovrà essere superiore a%.
  • Miglioramento degli impianti di riscaldamento: sostituzione degli impianti di riscaldamento invernale già presenti con nuovi sistemi ad alta efficienza energetica per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua sanitaria. Gli interventi di isolamento termico e miglioramento degli impianti di riscaldamento possono essere effettuati sia in strutture unifamiliari che su parti comuni di condomini e edifici plurifamiliari.

Quali sono gli interventi “secondari”?

  • Pergole, schermature solari e oscuranti
  • Installazione di pannelli solari e accumulatori di energia.
  • Realizzazione di colonnine di ricarica destinate alle auto elettriche.


Condizioni per realizzare le pergole bioclimatiche con Superbonus

Le pergole bioclimatiche, realizzate in concomitanza con uno degli interventi trainanti, implicano delle condizioni specifiche. Le elenchiamo in breve:
Miglioramento di due classi energetiche per l’edificio, congiuntamene agli altri interventi trainanti.
Verifica della congruità dell’intervento da parte di un tecnico.
Realizzazione in condomini o in unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

I soggetti che possono usufruire del Superbonus 110% sono: condomini, persone fisiche, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, associazioni e società sportive, istituti autonomi case popolari.

Sconto in fattura o cessione del credito

L’acquirente che usufruisce del Superbonus 110% può non pagare l’importo detraibile cedendo questo credito al rivenditore oppure ad istituti di credito, previo accordo al momento della richiesta del preventivo. Bisogna però rimanere nei limiti massimi previsti dall’Allegato I del D.L. Mise 6 Agosto 2020. Tale limite per le schermature solari e pergole bioclimatiche è fissato a 230 €/mq, al netto di IVA, delle prestazioni professionali e delle opere complementari relative all’installazione e messa in opera.


Come accedere invece all’Ecobonus al 50%

La spesa massima è sempre di 60.000 €. Si tratta di un intervento singolo a cui l’acquirente può accedere anche senza aver realizzato un intervento trainante.  Così facendo, è possibile acquistare una pergola presso un rivenditore e ottenere lo sconto in fattura del 50% rispetto all’importo massimo detraibile. Quest’ultimo verrà ceduto, previo accordo come credito d’imposta, al rivenditore o ad istituti di credito.

I soggetti che possono usufruire dell’Ecobonus al 50% sono: contribuenti residenti e non residenti anche se titolari di reddito d’impresa, purchè posseggano l’immobile oggetto dell’intervento. Il beneficio spetta a chi gode di un diritto sull’immobile: persone fisiche esercenti, titolari di diritti immobiliari, inquilini, enti pubblici, associazioni tra professionisti, i contribuenti che conseguono reddito di impresa.

Le spese che rientrano nell’Ecobonus al 50% sono:

–  Fornitura e posa di sistemi di schermatura.
–  Smontaggio e dismissioni di analoghi sistemi preesistenti.
–  Opere accessorie.
–  Spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione della documentazione tecnica.

Quali documenti bisogna produrre sia per Ecobonus al 50% che per Superbonus al 110% ?

(Fonte ufficiale ENEA da cui provengono le seguenti voci: SCHERMATURE SOLARI E CHIUSURE OSCURANTI (art. 14 del D.L. 63/2013 e ss.mm.ii.)

– Scheda descrittiva dell’intervento, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, da inviare al portale ENEA attraverso l’apposito sito web: https://detrazionifiscali.enea.it/.
– Attestazione di Prestazione Energetica, dove si registrano i benefici che apporterebbero gli interventi, grazie all’effettivo miglioramento energetico per l’abitazione.
– Schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione.

Cosa deve conservare il beneficiario dell’intervento?

Documenti di tipo “tecnico” e “amministrativo”:

  • Stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”.
  • Descrizione redatta da un tecnico abilitato comprensiva del computo metrico, che attesti i requisiti e il rispetto dei costi massimi specifici unitari previsti dall’allegato A dello stesso decreto.
  • Schede tecniche dei componenti e marcatura CE.
  • Attestazioni di prestazione per il fattore di trasmissione solare totale calcolato secondo la UNI EN 14500 per le schermature solari e/o della resistenza termica supplementare calcolata secondo la UNI EN 13125.
  • Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali.
  • Fatture relative alle spese sostenute.
  • Ricevute dei bonifici.
  • Stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.

 

In basso, riportiamo per maggiore chiarezza, una sintesi dei link ufficiali da cui potrai documentarti per le schermature solari e le pergole bioclimatiche:

Enea
Superbonus
Agenzia delle Entrate
Circolare num. 30/2020

 

 

 

 

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